come ho già spiegato nel corso di questa discussione...........si tratta di una norma della Regione Marche..............infatti la nostra Legge prevede che:
Art. 10
Limiti, modalità di raccolta e divieti.
1. La quantità massima della raccolta giornaliera per persona è fissata in tre chilogrammi, fatta eccezione per esemplari unici o esemplari concrescenti non separabili che superino tale peso; è aumentata a quattro chilogrammi per i soggetti autorizzati alla commercializzazione ai sensi dell'articolo 11.
2. Il limite quantitativo di raccolta non si applica ai funghi lignicoli.
....omissis.....................
Se leggi sopra trovi il mio commento a quest'aspetto della norma, ciao,
Piero



