ASSOCIAZIONE MICOLOGICA ITALIANA NATURALISTICA TELEMATICA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 02/04/2005

Nuovo Statuto Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica



STATUTO SOCIALE



TITOLO 1 – COSTITUZIONE E FINALITA’


Art. 1 – Denominazione

E’ costituita l’Associazione Micologica Italiana Naturalistica Telematica, che potrà qualificarsi mediante la sigla A.M.I.N.T.


Art. 2 – Sede

L’Associazione ha sede in Fano (PU), con indirizzo in Via De Tonsis 15.

Per una migliore realizzazione degli scopi dell’ente, previa delibera del Consiglio Direttivo, possono essere create Sezioni regionali dell’Associazione, affidate a Referenti regionali.


Art. 3 – Scopo sociale

L’Associazione ha carattere culturale, non persegue fini di lucro ed associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla conoscenza e conservazione del patrimonio botanico, faunistico ed ambientale.

In particolare, essa ha come scopo lo svolgimento delle seguenti attività, su tutto il territorio nazionale:

- diffondere la conoscenza dei funghi e del loro habitat;
- censire tutte le specie fungine diffuse in Italia;
- assumere iniziative varie per la difesa e la salvaguardia dell’ambiente;
- promuovere iniziative sullo studio del patrimonio botanico e faunistico;
- organizzare raduni ed uscite sul territorio per la raccolta e lo studio dei funghi;
- favorire, promuovere e sviluppare i contatti interpersonali fra i Soci;
- stabilire e mantenere contatti con altri gruppi naturalistici e con gli organi scientifici e culturali italiani ed esteri;
- promuovere corsi, seminari, mostre ed altre iniziative culturali, privilegiando lo sviluppo di tali iniziative su Internet;
- organizzare giornate di studio, convegni, seminari regionali, nazionali ed internazionali, anche con strumenti di video-conferenza;
- sviluppare iniziative editoriali elettroniche on line e su stampa;
- utilizzare preferibilmente la rete e gli strumenti informatici che verranno a tale scopo approntati, sia per il perseguimento di tali finalità che come veicolo primario di comunicazione fra i Soci e fra l’Associazione e l’esterno.


Art. 4 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Con delibera dell’Assemblea straordinaria dei Soci è possibile stabilirne la durata.


Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione


Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e immobili acquistati o comunque venuti in suo possesso, acquisiti dall'Associazione a titolo definitivo ed esclusivo.

Non essendo le quote associative in alcun modo configurabili in quote sociali o partecipazioni, i Soci non hanno alcun diritto sul patrimonio sociale.

Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvale delle seguenti entrate:

- quote associative;
- versamenti volontari a fondo perduto da parte dei Soci o di terzi;
- contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche o di Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
- rette o proventi derivanti dall’erogazione di servizi e da attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che incrementi l’attivo sociale.

L’entità della quota associativa annuale è fissata dal Consiglio Direttivo. Essa è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Per il solo anno 2005 la scadenza per i rinnovi degli associati sarà corrispondente a quella dell'iscrizione fatta nel 2004, dal 2006 tutti dovranno rinnovare la propria iscrizione entro il mese di Gennaio. Il Consiglio Direttivo potrà formulare decisioni di sconti per iscrizioni con validità pluriennale o per iscrizioni fatte negli ultimi tre mesi dell'anno solare.


Le quote versate esauriscono la loro validita' associativa alla fine dell'anno solare , o degli anni in caso di validita' pluriennale ove determinata , non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi sia per atto tra vivi che per causa di morte.


Art. 6 – Esercizio finanziario – rendiconto

L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.

Entro il mese di Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto consuntivo economico-finanziario dell’esercizio precedente, che dovrà ispirarsi a criteri di semplicità, precisione e chiarezza.

Una volta approvato dall’Assemblea, il rendiconto dovrà essere reso conoscibile ai Soci sul sito Web utilizzato dall’Associazione.

E’ fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.



TITOLO 2 – SOCI


Art. 7 – Categorie di soci

I Soci dell’Associazione si distinguono in

a. Soci ordinari
b. Soci sostenitori
c. Soci onorari

Sono Soci Ordinari coloro che hanno versato la quota annuale e sono stati ammessi con le modalita' di cui al successivo Art.8.

Sono Soci sostenitori coloro che contribuiscono con un apporto particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno a favore dell’Associazione. La qualifica viene attribuita dal Consiglio Direttivo ed ha una valenza esclusivamente etica.

Sono Soci onorari le persone o gli enti che abbiano acquisito particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. La relativa qualifica è conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio Direttivo.

La qualifica di Socio non puo' in nessun modo essere motivo per vantare diritti di qualsiasi tipo e a nessun titolo sul patrimonio Sociale.


Art. 8 – Ammissione dei Soci

All’Associazione possono aderire tutti coloro, siano essi persone fisiche o enti pubblici o privati, che si riconoscano nei suoi scopi ed accettino il presente Statuto.

Il pagamento della prima quota associativa, seguita dall’invio dei dati anagrafici al Presidente, equivale a domanda di ammissione. La domanda si intende accolta qualora non pervenga all’aspirante Socio comunicazione in senso contrario, formulata dal Consiglio Direttivo, entro un mese dall’invio dei suoi dati anagrafici.

E’ esclusa la partecipazione solo temporanea alla vita associativa, nel senso che l’ammissione vale fino a tempo indeterminato, e cioè fino a che non si verifica uno degli eventi previsti dall’articolo successivo.


Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde:

1. per decadenza, che consegue automaticamente al mancato pagamento della quota associativa annuale entro il termine della scadenza naturale della stessa; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio Direttivo;
2. per recesso, da comunicarsi per iscritto all’Associazione;
3. per esclusione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio Direttivo previa contestazione dei fatti all’interessato. Il procedimento per l’esclusione è ispirato al principio del contraddittorio e la decisione deve essere motivata;
4. per decesso.

Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell’Associazione non può chiedere il rimborso, neppure parziale, della quota sociale o dei contributi a qualsiasi titolo versati.


Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci

L’ordinamento dell’Associazione è ispirato a criteri di eguaglianza e di solidarietà; tutti i Soci, a prescindere dalla Categoria di appartenenza, hanno pari diritti e uguali doveri. In particolare competono ad ogni Socio i seguenti diritti:

- partecipare alla vita dell’Associazione;
- avere accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
- accedere alla sezione riservata ai Soci dei siti Web utilizzati dall’Associazione;
- (con esclusione di eventuali Soci minori di età) votare per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché essere votati per questi ultimi,

ed i seguenti doveri:

- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- rispettare le decisioni prese dagli organi competenti ai sensi del presente Statuto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli scopi dell’Associazione;
- rispettare i regolamenti dei siti Web utilizzati dall'Associazione.

Le prestazioni dei Soci a favore dell’Associazione sono libere, spontanee e gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo, neppure dal beneficiario. Il Socio può ottenere il rimborso di eventuali spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.


Art. 11 – Provvedimenti disciplinari

Il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti di censura, sospensione ed esclusione nei confronti del Socio che si sia reso responsabile di un comportamento contrario alle norme di legge o del presente Statuto, o che comunque ostacoli il buon andamento dell’Associazione o comprometta il raggiungimento dei suoi scopi.

In particolare, possono giustificare l'adozione di provvedimenti disciplinari:
- partecipare attivamente , in palese conflitto d'interessi , in altre associazioni o forum che si pongano in concorrenza, polemica e/o contrapposizione con quello gestito dall'AMINT.

Il fatto dovrà essere contestato per iscritto al Socio, che potrà formulare, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo adotterà quindi l’eventuale provvedimento disciplinare, contro il quale l’interessato potrà presentare reclamo all’Assemblea ordinaria.


Art. 12 – Privacy

L’Associazione si impegna a trattare i dati personali dei Soci ai soli fini della gestione dei rapporti associativi e a non divulgarli all’esterno, tranne che per eventuali necessità tecniche collegate alla gestione del sito Web utilizzato dall’Associazione. Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente dell’Associazione.

Con l’adesione all’Associazione i Soci autorizzano tale trattamento, nel rispetto della Legge n. 675 del 31/12/1996. Ad essi competono i diritti di cui all’art. 13 della stessa legge.



TITOLO 3 – ORGANI SOCIALI


Art. 13 – Organi sociali

Sono organi dell’Associazione:

a - l’Assemblea dei Soci;
B - il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.

Le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno una durata di 3 (tre) anni . Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività prestata o per necessità di rappresentanza , previa autorizzazione del Consiglio Direttivo o del Presidente su delega del Consiglio medesimo nel rispetto delle Norme previste dalla disciplina fiscale.


Art. 14 – Assemblea dei soci

L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione .
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, sia ordinarie che straordinarie, tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa annuale .Ognuno di essi dispone di 1 (uno) solo voto.

L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione del rendiconto consuntivo, ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo o almeno un terzo dei Soci ne ravvisino la necessità , dal Presidente del Consiglio Direttivo , mediante avviso da inoltrarsi a mezzo e-mail ad ogni Socio almeno un mese prima della riunione . L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l’ora prevista per la prima e per l’eventuale seconda convocazione, nonché l’ordine del giorno dell’Assemblea. Ai Soci iscritti da meno di un mese l’avviso sarà inviato una volta ricevuti i dati anagrafici.
La convocazione potra’ essere effettuata in alternativa anche mediante avviso adeguatamente esposto sul sito Web utilizzato dall’Associazione.

E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:

- deliberare le attività e le iniziative dell’Associazione proposte dal Consiglio Direttivo ;
- approvare il rendiconto consuntivo economico–finanziario dell’anno precedente ed il Bilancio preventivo
con il programma per l’anno in corso ;
- eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare eventuali Soci onorari, su proposta del Consiglio Direttivo;
- decidere su eventuali reclami dei Soci contro l’adozione di provvedimenti disciplinari;
- deliberare negli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto, nonché su tutte le altre materie sottoposte al suo esame dal Consiglio Direttivo.

L’Assemblea e’ convocata in seduta Straordinaria per quanto riguarda :
- modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del Patrimonio residuo .

Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio che, eccezion fatta per le delibere relative all'approvazione del bilancio o alla responsabilità dei Consiglieri, può essere anche un membro del Consiglio Direttivo. A ciascun Socio possono essere rilasciate non più di due deleghe. La delega può essere conferita, oltre che per iscritto, anche mediante messaggi elettronici che consentano di verificare la provenienza del messaggio stesso.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza si applicano le norme previste dal successivo art. 16. Il Presidente dell’Assemblea constata la validità della riunione e la regolarità delle deleghe .
Nelle assemblee elettive, nomina due scrutatori.

L’Assemblea , Ordinaria e Straordinaria , è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1 (una) ora .
Delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei presenti ai sensi dell’Art.21 del C.C.

Per l’elezione delle cariche sociali s’intendono eletti i candidati che abbiano riportato il maggior numero di voti.

Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la meta’ piu’ uno degli associati .

Su richiesta del Presidente dell’Assemblea, i voti possono essere espressi in modo segreto.

Il Segretario dell’Associazione, o in caso di sua assenza un’altra persona designata dal Presidente dell’Assemblea, provvede alla redazione del verbale della riunione, che viene firmato da lui e dal Presidente dell’Assemblea, oltre che dagli eventuali scrutatori. Il verbale viene reso disponibile ai Soci sul sito Web utilizzato dall’Associazione.


Art.15 – Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo e’ eletto dall’ Assemblea .
Oltre ai 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea, come previsto nell’Atto Costitutivo , fanno parte di diritto del Consiglio Direttivo i 5 (cinque) Soci Fondatori in carica al momento della votazione, per un numero complessivo di 15 (quindici) membri , ognuno con voto deliberativo .

I Componenti elettivi del Consiglio Direttivo possono essere rieletti. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge al suo interno il Presidente , il Vicepresidente , il Segretario e affida incarichi agli altri componenti .

Il Consiglio Direttivo si riunisce , su convocazione del Presidente , almeno una volta ogni tre mesi . L’Avviso di Convocazione , con l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare , deve essere inviato ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della riunione .
Le riunioni sono valide quando e’ presente la maggioranza dei Consiglieri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti con voto palese che non puo’ essere dato per delega. Delle riunioni deve essere redatto apposito verbale.

Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche a mezzo Internet, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:
a - che siano nominati il presidente ed il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione nella sede sociale;
b - che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."

Il Consiglio Direttivo :
- svolge le attivita’ esecutive relative all’Associazione ;
- esercita in qualita’ di Organo collegiale tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria Amministrazione per il
raggiungimento delle finalita’ dell’Associazione ;
- stabilisce le quote associative annuali ;
- puo’ emanare Regolamento o Norme Interne nell’ambito del presente Statuto ;
- predispone il rendiconto consuntivo entro il mese di Marzo di ogni anno e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea entro il mese di Aprile ;
- predispone il rendiconto preventivo , la relazione annuale sulle attivita’ svolte e formula proposte da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea ;
- costituisce gruppi di lavoro per una migliore efficienza gestionale ;
- propone le liste elettorali e indice le votazioni ;
- propone all'assemblea la nomina di Soci Onorari ;
- adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci e, nei casi più gravi, delibera sull'esclusione dei Soci che abbiano svolto attivita’ contrastanti o concorrenziali con gli scopi della Associazione o delle norme del presente Statuto , che abbiano assunto atteggiamenti lesivi del buon nome o dell’immagine di altri Soci o dell’Associazione stessa . Le delibere di esclusione devono essere assunte a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e devono essere comunicate agli interessati con la motivazione del provvedimento .

La decadenza per mancato versamento nei termini previsti della quota associativa avviene automaticamente e non necessita di verbalizzazione del CD e comunicazione all'interessato.

Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo , questo verra’ sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero dei membri del Consiglio scenda sotto i 2/3 del numero complessivo , si rendera’ necessario il rinnovo del Consiglio stesso .


Art. 16 – Il Presidente

Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo , dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente ha il compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.

Spetta al Presidente:

- convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- fissare l’ordine del giorno delle Assemblee e delle riunioni del Consiglio Direttivo;
- esercitare la vigilanza sull’andamento morale ed economico dell’Associazione;
- assumere iniziative che dovranno essere in seguito ratificate dal Consiglio Direttivo, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo.

In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente o, in mancanza, da un suo delegato; in mancanza di delega del Presidente può esercitarne le funzioni il membro del Consiglio Direttivo più in anziano in carica.


Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il Collegio dei Revisori di Conti , composto di tre membri , costituisce l'Organo di Controllo. I componenti sono eletti dall'Assemblea dei Soci con esclusione dei membri del Consiglio Direttivo e restano in carica tre anni. Esso nomina nel suo interno un Presidente. I Revisori sono rieleggibili. Il Presidente dei Revisori può essere invitato a partecipare alle discussioni del Consiglio Direttivo per esprimere pareri e giudizi non vincolanti.

I Revisori dovranno:

- accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri sociali;
- accompagnare il bilancio annuale con una propria relazione;
- esercitare la sorveglianza sulla gestione economico finanziaria dell’Associazione.


Art. 18 – Il Segretario

Il Segretario dell’Associazione è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Collabora con il Tesoriere e provvede alla redazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di sua assenza o impedimento verrà sostituito da altra persona nominata dal Presidente della riunione.


Art. 19 – Il Tesoriere

Il Tesoriere dell’Associazione è nominato in seno al Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere attende alla gestione contabile, provvede alla riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti disposti dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene aggiornati i libri contabili, i Libri dei Soci, del Consiglio e delle Assemblee.

Predispone la stesura del rendiconto, da presentare al Consiglio Direttivo, che lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea, previo esame del Collegio dei Revisori dei Conti.



TITOLO 4 – DISPOSIZIONI FINALI


Art. 20 – Modalità di elezione degli organi sociali

Nell’anno precedente a quello di scadenza degli organi sociali elettivi, l’Assemblea ordinaria dovrà:

- fissare i modi e tempi dei rinnovi degli organi da rinnovare;
- fornire al Consiglio Direttivo le modalità e tempi per la raccolta delle candidature e per la compilazione delle liste, tenendo presente che gli uscenti dovranno comunque essere ripresentati, salvo indisponibilità personale, e dovranno essere accettate tutte le candidature segnalate, dopo avere raccolto l’accettazione del candidato. Si dovrà consentire la massima partecipazione al voto dei soci, tenendo anche conto di quelli residenti all’estero.


Art. 21 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da sottoporre all’Assemblea ordinaria.


Art. 22 – Modifiche allo Statuto

Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno i tre quarti dei componenti, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo dei Soci.

Sulle modifiche dello Statuto delibera l’Assemblea straordinaria con le maggioranze di cui all’art. 14.


Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con le maggioranza di cui all’art. 14.

L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento per qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.


Art. 24 – Norme transitorie

Il presente Statuto entra in vigore alla data dell’approvazione. Per tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice Civile.

 

Scrivi le tue considerazioni     

Torna a Home Associazione