|
ASSOCIAZIONE MICOLOGICA
ITALIANA NATURALISTICA TELEMATICA
ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 02/04/2005
Nuovo Statuto Associazione Micologica Italiana
Naturalistica Telematica
STATUTO SOCIALE
TITOLO 1 –
COSTITUZIONE E FINALITA’
Art. 1 – Denominazione
E’ costituita l’Associazione Micologica Italiana Naturalistica
Telematica, che potrà qualificarsi mediante la sigla A.M.I.N.T.
Art. 2 – Sede
L’Associazione ha sede in Fano (PU), con indirizzo in Via De Tonsis
15.
Per una migliore realizzazione degli scopi dell’ente, previa
delibera del Consiglio Direttivo, possono essere create Sezioni
regionali dell’Associazione, affidate a Referenti regionali.
Art. 3 – Scopo sociale
L’Associazione ha carattere culturale, non persegue fini di lucro ed
associa i cultori della micologia e chiunque abbia interesse alla
conoscenza e conservazione del patrimonio botanico, faunistico ed
ambientale.
In particolare, essa ha come scopo lo svolgimento delle seguenti
attività, su tutto il territorio nazionale:
- diffondere la conoscenza dei funghi e del loro habitat;
- censire tutte le specie fungine diffuse in Italia;
- assumere iniziative varie per la difesa e la salvaguardia
dell’ambiente;
- promuovere iniziative sullo studio del patrimonio botanico e
faunistico;
- organizzare raduni ed uscite sul territorio per la raccolta e lo
studio dei funghi;
- favorire, promuovere e sviluppare i contatti interpersonali fra i
Soci;
- stabilire e mantenere contatti con altri gruppi naturalistici e
con gli organi scientifici e culturali italiani ed esteri;
- promuovere corsi, seminari, mostre ed altre iniziative culturali,
privilegiando lo sviluppo di tali iniziative su Internet;
- organizzare giornate di studio, convegni, seminari regionali,
nazionali ed internazionali, anche con strumenti di
video-conferenza;
- sviluppare iniziative editoriali elettroniche on line e su stampa;
- utilizzare preferibilmente la rete e gli strumenti informatici che
verranno a tale scopo approntati, sia per il perseguimento di tali
finalità che come veicolo primario di comunicazione fra i Soci e fra
l’Associazione e l’esterno.
Art. 4 – Durata dell’Associazione
La durata dell’Associazione è a tempo indeterminato. Con delibera
dell’Assemblea straordinaria dei Soci è possibile stabilirne la
durata.
Art. 5 – Patrimonio ed entrate dell’Associazione
Il patrimonio dell’Associazione è costituito dai beni mobili e
immobili acquistati o comunque venuti in suo possesso, acquisiti
dall'Associazione a titolo definitivo ed esclusivo.
Non essendo le quote associative in alcun modo configurabili in
quote sociali o partecipazioni, i Soci non hanno alcun diritto sul
patrimonio sociale.
Per lo svolgimento della propria attività l’Associazione si avvale
delle seguenti entrate:
- quote associative;
- versamenti volontari a fondo perduto da parte dei Soci o di terzi;
- contributi dello Stato, di Enti ed istituzioni pubbliche o di
Organismi internazionali;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate patrimoniali;
- redditi derivanti dal suo patrimonio;
- introiti derivanti dall’organizzazione di manifestazioni;
- rette o proventi derivanti dall’erogazione di servizi e da
attività commerciali e produttive marginali;
- ogni altra entrata che incrementi l’attivo sociale.
L’entità della quota associativa annuale è fissata dal Consiglio
Direttivo. Essa è dovuta per tutto l’anno solare in corso, qualunque
sia il momento dell’avvenuta iscrizione da parte dei nuovi Soci. Per
il solo anno 2005 la scadenza per i rinnovi degli associati sarà
corrispondente a quella dell'iscrizione fatta nel 2004, dal 2006
tutti dovranno rinnovare la propria iscrizione entro il mese di
Gennaio. Il Consiglio Direttivo potrà formulare decisioni di sconti
per iscrizioni con validità pluriennale o per iscrizioni fatte negli
ultimi tre mesi dell'anno solare.
Le quote versate esauriscono la loro validita' associativa alla fine
dell'anno solare , o degli anni in caso di validita' pluriennale ove
determinata , non sono rivalutabili né trasmissibili a terzi sia per
atto tra vivi che per causa di morte.
Art. 6 – Esercizio finanziario – rendiconto
L’esercizio finanziario coincide con l’anno solare.
Entro il mese di Marzo di ogni anno il Consiglio Direttivo
predispone il rendiconto consuntivo economico-finanziario
dell’esercizio precedente, che dovrà ispirarsi a criteri di
semplicità, precisione e chiarezza.
Una volta approvato dall’Assemblea, il rendiconto dovrà essere reso
conoscibile ai Soci sul sito Web utilizzato dall’Associazione.
E’ fatto divieto di distribuire, sia direttamente sia
indirettamente, gli utili di gestione nonché fondi, riserve o
capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la
destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
TITOLO 2 – SOCI
Art. 7 – Categorie di soci
I Soci dell’Associazione si distinguono in
a. Soci ordinari
b. Soci sostenitori
c. Soci onorari
Sono Soci Ordinari coloro che hanno versato la quota annuale e sono
stati ammessi con le modalita' di cui al successivo Art.8.
Sono Soci sostenitori coloro che contribuiscono con un apporto
particolarmente qualificato nel servizio o nel sostegno a favore
dell’Associazione. La qualifica viene attribuita dal Consiglio
Direttivo ed ha una valenza esclusivamente etica.
Sono Soci onorari le persone o gli enti che abbiano acquisito
particolari benemerenze nei confronti dell’Associazione. La relativa
qualifica è conferita dall’Assemblea, su proposta del Consiglio
Direttivo.
La qualifica di Socio non puo' in nessun modo essere motivo per
vantare diritti di qualsiasi tipo e a nessun titolo sul patrimonio
Sociale.
Art. 8 – Ammissione dei Soci
All’Associazione possono aderire tutti coloro, siano essi persone
fisiche o enti pubblici o privati, che si riconoscano nei suoi scopi
ed accettino il presente Statuto.
Il pagamento della prima quota associativa, seguita dall’invio dei
dati anagrafici al Presidente, equivale a domanda di ammissione. La
domanda si intende accolta qualora non pervenga all’aspirante Socio
comunicazione in senso contrario, formulata dal Consiglio Direttivo,
entro un mese dall’invio dei suoi dati anagrafici.
E’ esclusa la partecipazione solo temporanea alla vita associativa,
nel senso che l’ammissione vale fino a tempo indeterminato, e cioè
fino a che non si verifica uno degli eventi previsti dall’articolo
successivo.
Art. 9 – Perdita della qualifica di Socio
La qualifica di Socio si perde:
1. per decadenza, che consegue automaticamente al mancato pagamento
della quota associativa annuale entro il termine della scadenza
naturale della stessa; la decadenza viene dichiarata dal Consiglio
Direttivo;
2. per recesso, da comunicarsi per iscritto all’Associazione;
3. per esclusione, deliberata per gravi motivi dal Consiglio
Direttivo previa contestazione dei fatti all’interessato. Il
procedimento per l’esclusione è ispirato al principio del
contraddittorio e la decisione deve essere motivata;
4. per decesso.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte
dell’Associazione non può chiedere il rimborso, neppure parziale,
della quota sociale o dei contributi a qualsiasi titolo versati.
Art. 10 - Diritti e doveri dei Soci
L’ordinamento dell’Associazione è ispirato a criteri di eguaglianza
e di solidarietà; tutti i Soci, a prescindere dalla Categoria di
appartenenza, hanno pari diritti e uguali doveri. In particolare
competono ad ogni Socio i seguenti diritti:
- partecipare alla vita dell’Associazione;
- avere accesso ai documenti e agli atti riguardanti l’Associazione;
- accedere alla sezione riservata ai Soci dei siti Web utilizzati
dall’Associazione;
- (con esclusione di eventuali Soci minori di età) votare per
l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e
per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, nonché
essere votati per questi ultimi,
ed i seguenti doveri:
- versare regolarmente la quota associativa annuale;
- rispettare le decisioni prese dagli organi competenti ai sensi del
presente Statuto;
- contribuire al raggiungimento degli scopi sociali nei limiti delle
proprie possibilità;
- astenersi da ogni comportamento che si ponga in conflitto con gli
scopi dell’Associazione;
- rispettare i regolamenti dei siti Web utilizzati
dall'Associazione.
Le prestazioni dei Soci a favore dell’Associazione sono libere,
spontanee e gratuite e non possono essere retribuite in alcun modo,
neppure dal beneficiario. Il Socio può ottenere il rimborso di
eventuali spese effettivamente sostenute per l’attività prestata,
previa autorizzazione del Consiglio Direttivo.
Art. 11 – Provvedimenti disciplinari
Il Consiglio Direttivo potrà adottare provvedimenti di censura,
sospensione ed esclusione nei confronti del Socio che si sia reso
responsabile di un comportamento contrario alle norme di legge o del
presente Statuto, o che comunque ostacoli il buon andamento
dell’Associazione o comprometta il raggiungimento dei suoi scopi.
In particolare, possono giustificare l'adozione di provvedimenti
disciplinari:
- partecipare attivamente , in palese conflitto d'interessi , in
altre associazioni o forum che si pongano in concorrenza, polemica
e/o contrapposizione con quello gestito dall'AMINT.
Il fatto dovrà essere contestato per iscritto al Socio, che potrà
formulare, sempre per iscritto, le proprie controdeduzioni entro
trenta giorni dalla comunicazione. Il Consiglio Direttivo adotterà
quindi l’eventuale provvedimento disciplinare, contro il quale
l’interessato potrà presentare reclamo all’Assemblea ordinaria.
Art. 12 – Privacy
L’Associazione si impegna a trattare i dati personali dei Soci ai
soli fini della gestione dei rapporti associativi e a non divulgarli
all’esterno, tranne che per eventuali necessità tecniche collegate
alla gestione del sito Web utilizzato dall’Associazione.
Responsabile del trattamento dei dati è il Presidente
dell’Associazione.
Con l’adesione all’Associazione i Soci autorizzano tale trattamento,
nel rispetto della Legge n. 675 del 31/12/1996. Ad essi competono i
diritti di cui all’art. 13 della stessa legge.
TITOLO 3 –
ORGANI SOCIALI
Art. 13 – Organi sociali
Sono organi dell’Associazione:
a - l’Assemblea dei Soci;
B - il Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vicepresidente
- il Segretario
- il Collegio dei Revisori dei Conti.
Le cariche associative sono elettive e gratuite ed hanno una durata
di 3 (tre) anni . Ai Soci che ricoprono cariche associative spetta
il rimborso delle spese effettivamente sostenute per l’attività
prestata o per necessità di rappresentanza , previa autorizzazione
del Consiglio Direttivo o del Presidente su delega del Consiglio
medesimo nel rispetto delle Norme previste dalla disciplina fiscale.
Art. 14 – Assemblea dei soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione .
Hanno diritto di partecipare alle assemblee, sia ordinarie che
straordinarie, tutti i Soci maggiorenni in regola con il pagamento
della quota associativa annuale .Ognuno di essi dispone di 1 (uno)
solo voto.
L’Assemblea è convocata almeno una volta all’anno per l’approvazione
del rendiconto consuntivo, ed ogni qual volta il Consiglio Direttivo
o almeno un terzo dei Soci ne ravvisino la necessità , dal
Presidente del Consiglio Direttivo , mediante avviso da inoltrarsi a
mezzo e-mail ad ogni Socio almeno un mese prima della riunione .
L’avviso di convocazione dovrà indicare il luogo, la data e l’ora
prevista per la prima e per l’eventuale seconda convocazione, nonché
l’ordine del giorno dell’Assemblea. Ai Soci iscritti da meno di un
mese l’avviso sarà inviato una volta ricevuti i dati anagrafici.
La convocazione potra’ essere effettuata in alternativa anche
mediante avviso adeguatamente esposto sul sito Web utilizzato
dall’Associazione.
E’ di competenza dell’Assemblea Ordinaria:
- deliberare le attività e le iniziative dell’Associazione proposte
dal Consiglio Direttivo ;
- approvare il rendiconto consuntivo economico–finanziario dell’anno
precedente ed il Bilancio preventivo
con il programma per l’anno in corso ;
- eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo e i membri
del Collegio dei Revisori dei Conti;
- nominare eventuali Soci onorari, su proposta del Consiglio
Direttivo;
- decidere su eventuali reclami dei Soci contro l’adozione di
provvedimenti disciplinari;
- deliberare negli altri casi previsti dalla legge o dallo Statuto,
nonché su tutte le altre materie sottoposte al suo esame dal
Consiglio Direttivo.
L’Assemblea e’ convocata in seduta Straordinaria per quanto riguarda
:
- modifiche del presente Statuto;
- lo scioglimento dell’Associazione e relativa devoluzione del
Patrimonio residuo .
Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio
che, eccezion fatta per le delibere relative all'approvazione del
bilancio o alla responsabilità dei Consiglieri, può essere anche un
membro del Consiglio Direttivo. A ciascun Socio possono essere
rilasciate non più di due deleghe. La delega può essere conferita,
oltre che per iscritto, anche mediante messaggi elettronici che
consentano di verificare la provenienza del messaggio stesso.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente; in sua assenza si applicano
le norme previste dal successivo art. 16. Il Presidente
dell’Assemblea constata la validità della riunione e la regolarità
delle deleghe .
Nelle assemblee elettive, nomina due scrutatori.
L’Assemblea , Ordinaria e Straordinaria , è regolarmente costituita
in prima convocazione con la presenza di almeno la metà dei Soci ed
in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.
Fra la prima e la seconda convocazione deve trascorrere almeno 1
(una) ora .
Delibera in ogni caso con il voto favorevole della maggioranza dei
presenti ai sensi dell’Art.21 del C.C.
Per l’elezione delle cariche sociali s’intendono eletti i candidati
che abbiano riportato il maggior numero di voti.
Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione
del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno la meta’ piu’
uno degli associati .
Su richiesta del Presidente dell’Assemblea, i voti possono essere
espressi in modo segreto.
Il Segretario dell’Associazione, o in caso di sua assenza un’altra
persona designata dal Presidente dell’Assemblea, provvede alla
redazione del verbale della riunione, che viene firmato da lui e dal
Presidente dell’Assemblea, oltre che dagli eventuali scrutatori. Il
verbale viene reso disponibile ai Soci sul sito Web utilizzato
dall’Associazione.
Art.15 – Il Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo e’ eletto dall’ Assemblea .
Oltre ai 10 (dieci) membri eletti dall’Assemblea, come previsto
nell’Atto Costitutivo , fanno parte di diritto del Consiglio
Direttivo i 5 (cinque) Soci Fondatori in carica al momento della
votazione, per un numero complessivo di 15 (quindici) membri ,
ognuno con voto deliberativo .
I Componenti elettivi del Consiglio Direttivo possono essere
rieletti. Nella sua prima riunione, il Consiglio elegge al suo
interno il Presidente , il Vicepresidente , il Segretario e affida
incarichi agli altri componenti .
Il Consiglio Direttivo si riunisce , su convocazione del Presidente
, almeno una volta ogni tre mesi . L’Avviso di Convocazione , con
l’Ordine del Giorno degli argomenti da trattare , deve essere
inviato ai Consiglieri almeno 8 (otto) giorni prima della riunione .
Le riunioni sono valide quando e’ presente la maggioranza dei
Consiglieri e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei
presenti con voto palese che non puo’ essere dato per delega. Delle
riunioni deve essere redatto apposito verbale.
Le riunioni del consiglio direttivo si possono svolgere anche a
mezzo Internet, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei
relativi verbali:
a - che siano nominati il presidente ed il segretario della
riunione, che provvederanno alla formazione del verbale, dovendosi
ritenere svolta la riunione nella sede sociale;
b - che sia consentito al presidente della riunione di accertare
l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della
riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
c - che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire
adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
d - che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla
discussione ed alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno,
nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti."
Il Consiglio Direttivo :
- svolge le attivita’ esecutive relative all’Associazione ;
- esercita in qualita’ di Organo collegiale tutti i poteri di
Ordinaria e Straordinaria Amministrazione per il
raggiungimento delle finalita’ dell’Associazione ;
- stabilisce le quote associative annuali ;
- puo’ emanare Regolamento o Norme Interne nell’ambito del presente
Statuto ;
- predispone il rendiconto consuntivo entro il mese di Marzo di ogni
anno e lo sottopone all’approvazione
dell’Assemblea entro il mese di Aprile ;
- predispone il rendiconto preventivo , la relazione annuale sulle
attivita’ svolte e formula proposte da sottoporre all’approvazione
dell’Assemblea ;
- costituisce gruppi di lavoro per una migliore efficienza
gestionale ;
- propone le liste elettorali e indice le votazioni ;
- propone all'assemblea la nomina di Soci Onorari ;
- adotta eventuali provvedimenti disciplinari nei confronti dei Soci
e, nei casi più gravi, delibera sull'esclusione dei Soci che abbiano
svolto attivita’ contrastanti o concorrenziali con gli scopi della
Associazione o delle norme del presente Statuto , che abbiano
assunto atteggiamenti lesivi del buon nome o dell’immagine di altri
Soci o dell’Associazione stessa . Le delibere di esclusione devono
essere assunte a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio e
devono essere comunicate agli interessati con la motivazione del
provvedimento .
La decadenza per mancato versamento nei termini previsti della quota
associativa avviene automaticamente e non necessita di
verbalizzazione del CD e comunicazione all'interessato.
Nel caso di dimissioni di un membro del Consiglio Direttivo , questo
verra’ sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica
fino alla scadenza del Consiglio stesso. Nel caso in cui il numero
dei membri del Consiglio scenda sotto i 2/3 del numero complessivo ,
si rendera’ necessario il rinnovo del Consiglio stesso .
Art. 16 – Il Presidente
Il Presidente della Associazione è eletto dal Consiglio Direttivo ,
dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Il Presidente ha il
compito di dirigere l’Associazione e di rappresentarla, a tutti gli
effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Spetta al Presidente:
- convocare e presiedere l’Assemblea dei Soci;
- convocare e presiedere le adunanze del Consiglio Direttivo;
- curare l’esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- fissare l’ordine del giorno delle Assemblee e delle riunioni del
Consiglio Direttivo;
- esercitare la vigilanza sull’andamento morale ed economico
dell’Associazione;
- assumere iniziative che dovranno essere in seguito ratificate dal
Consiglio Direttivo, nei casi d’urgenza ed ove non sia possibile una
tempestiva convocazione del Consiglio Direttivo.
In caso di impedimento è sostituito da un Vice Presidente o, in
mancanza, da un suo delegato; in mancanza di delega del Presidente
può esercitarne le funzioni il membro del Consiglio Direttivo più in
anziano in carica.
Art. 17 – Il Collegio dei Revisori dei Conti
Il Collegio dei Revisori di Conti , composto di tre membri ,
costituisce l'Organo di Controllo. I componenti sono eletti
dall'Assemblea dei Soci con esclusione dei membri del Consiglio
Direttivo e restano in carica tre anni. Esso nomina nel suo interno
un Presidente. I Revisori sono rieleggibili. Il Presidente dei
Revisori può essere invitato a partecipare alle discussioni del
Consiglio Direttivo per esprimere pareri e giudizi non vincolanti.
I Revisori dovranno:
- accertare la regolare tenuta della contabilità e dei libri
sociali;
- accompagnare il bilancio annuale con una propria relazione;
- esercitare la sorveglianza sulla gestione economico finanziaria
dell’Associazione.
Art. 18 – Il Segretario
Il Segretario dell’Associazione è nominato in seno al Consiglio
Direttivo.
Collabora con il Tesoriere e provvede alla redazione dei verbali
delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea. In caso di
sua assenza o impedimento verrà sostituito da altra persona nominata
dal Presidente della riunione.
Art. 19 – Il Tesoriere
Il Tesoriere dell’Associazione è nominato in seno al Consiglio
Direttivo.
Il Tesoriere attende alla gestione contabile, provvede alla
riscossione delle quote associative, effettua i pagamenti disposti
dal Presidente e quelli deliberati dal Consiglio Direttivo, tiene
aggiornati i libri contabili, i Libri dei Soci, del Consiglio e
delle Assemblee.
Predispone la stesura del rendiconto, da presentare al Consiglio
Direttivo, che lo sottoporrà all’approvazione dell’Assemblea, previo
esame del Collegio dei Revisori dei Conti.
TITOLO 4 –
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 20 – Modalità di elezione degli organi sociali
Nell’anno precedente a quello di scadenza degli organi sociali
elettivi, l’Assemblea ordinaria dovrà:
- fissare i modi e tempi dei rinnovi degli organi da rinnovare;
- fornire al Consiglio Direttivo le modalità e tempi per la raccolta
delle candidature e per la compilazione delle liste, tenendo
presente che gli uscenti dovranno comunque essere ripresentati,
salvo indisponibilità personale, e dovranno essere accettate tutte
le candidature segnalate, dopo avere raccolto l’accettazione del
candidato. Si dovrà consentire la massima partecipazione al voto dei
soci, tenendo anche conto di quelli residenti all’estero.
Art. 21 – Regolamento interno
Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente
Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento
interno, da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo e da
sottoporre all’Assemblea ordinaria.
Art. 22 – Modifiche allo Statuto
Le modifiche al presente Statuto potranno essere proposte dal
Consiglio Direttivo con delibera approvata da almeno i tre quarti
dei componenti, oppure su richiesta sottoscritta da almeno un terzo
dei Soci.
Sulle modifiche dello Statuto delibera l’Assemblea straordinaria con
le maggioranze di cui all’art. 14.
Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione può essere deliberato solo
dall’Assemblea straordinaria, appositamente convocata, con le
maggioranza di cui all’art. 14.
L’Assemblea che delibera lo scioglimento provvede alla nomina di uno
o più liquidatori, determinandone i poteri, e delibera in ordine
alla devoluzione del patrimonio sociale. In caso di scioglimento per
qualsiasi causa, il patrimonio dovrà essere devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità,
sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della
Legge 23/12/1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla
legge.
Art. 24 – Norme transitorie
Il presente Statuto entra in vigore alla data dell’approvazione. Per
tutto quanto non previsto si fa riferimento alle norme del Codice
Civile.
Scrivi
le tue considerazioni
 Torna
a Home Associazione |
|